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Legge Gelli: due anni per medici e strutture sanitarie per l’adeguamento delle coperture


Grassi Assicurazioni - 15 Marzo 2024 - 0 comments

Entro il 1 Marzo 2026 tutti i contratti di assicurazione di medici e strutture sanitarie dovranno essere in linea con quanto previsto dalla legge Gelli. Se vuoi sapere quali elementi della polizza devi verificare, abbiamo riassunto quelli chiave in questo articolo, ma vediamo prima i principali cambiamenti dal punto di vista normativo.

La legge Gelli è stata concepita per garantire una gestione del rischio sanitario più efficiente e una migliore tutela per pazienti, medici e professionisti sanitari, e strutture sanitarie. Il provvedimento rappresenta il più atteso contribuito alla piena realizzazione della così detta “Legge Gelli” regolando i meccanismi di garanzia obbligatori, in un’ottica di preservazione delle risorse finanziarie degli esercenti sanitari ed al tempo stesso della più efficace tutela delle vittime.

Ma quali sono le implicazioni pratiche per l’adeguamento delle coperture assicurative?

L’adeguamento delle polizze alla Legge Gelli

Entro due anni, esattamente entro il il 1 Marzo 2026 tutti i contratti di assicurazione di medici e strutture sanitarie dovranno essere adeguati rispetto a quanto previsto dalla legge Gelli.

Le implicazioni nei contratti assicurativi

Sono tempi duri per il settore sanitario, un settore il cui benessere è fondamentale per la crescita di un paese, che si trova ormai da anni in seria difficoltà con medici e professionisti sanitari bistratti e costretti alla fuga per via di turni massacranti, crescenti denunce e scarsità di risorse.

La riforma della responsabilità in ambito sanitario vuole mettere ordine in quello che è ormai diventato un campo minato di malasanità, denunce, malpractice e sprechi.

Le modifiche più importanti della riforma riguardano 5 punti chiave:

  1. Il medico non risponde più penalmente in caso di mancanza di competenze o capacità – imprudenza – purché operi all’interno delle linee guida
  2. Tutti i medici, inclusi i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale devono obbligatoriamente possedere una polizza assicurativa
  3. Le coperture sono retroattive e ultrattive, ossia coprono anche i sinistri che si sono verificati fino a dieci anni prima dalla data di stipula e dieci dopo la cessazione dell’attività 
  4. Doppia tutela contrattuale ed extra contrattuale, per il paziente che si può rivalere sulla struttura sanitaria e sul medico, con responsabilità extracontrattuale, e per la struttura sanitaria che si può rivalere a sua volta sull’operatore sanitario.
  5. Il decreto attuativo di recente approvazione introduce l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della struttura sanitaria e gli esercenti la libera professione. Sono esclusi invece da tale novità le garanzie assicurative procurate dalle strutture sanitarie a favore degli esercenti “strutturati” che rispondono per responsabilità extracontrattuale e le polizze a tutela dell’azione di rivalsa per colpa grave

Cosa cambia nel contratto di assicurazione?

La legge Gelli impone dei requisiti obbligatori per le garanzie incluse nella polizza che riguardano massimali, premi e particolari clausole.

Gli elementi da verificare nella propria polizza sono:

  • Massimali

Per gli esercenti la professione sanitaria non deve essere inferiore a 1 milione di euro per sinistro, che sale a 2 milioni se si svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, e massimale annuale non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Per le strutture ambulatoriali, poliambulatori e laboratori di analisi esclusa l’odontoiatria non deve essere inferiore a 1 milione di euro per sinistro e non inferiore al triplo per anno e sinistri in serie.

2 milioni per le strutture sanitarie e socio sanitarie residenziali e semiresidenziali, strutture odontoiatriche, a meno che non svolgano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, per cui il massimale non deve essere inferiore ai 5 milioni di euro e quello annuale non inferiore a 15 milioni di euro.

Per tutte le strutture sanitarie il massimale minimo per i prestatori d’opera RCO dovrà essere 2 milioni di euro.

  • Premio

L’importo del premio potrà crescere o decrescere in base al verificarsi o meno dei sinistri e alla loro frequenza e tipologia. Viene riconosciuto un bonus in funzione delle azioni intraprese dall’assicurato per la mitigazione del rischio. La variazione dell’importo deve essere comunicata 90 giorni prima della scadenza del contratto.

  • Garanzie

La polizza deve tenere indenne la struttura sanitaria dal pagamento di somme relative al risarcimento dei danni cagionati a terzi e prestatori d’opera per responsabilità contrattuale, anche per i danni causati dagli ausiliari nonché i rischi per responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria.

Obbligo di polizza per l’esercente attività libero professionale che ha assunto una obbligazione contrattuale con il paziente.

Obbligo per tutti gli esercenti la professione sanitaria di polizza a tutela delle azioni di rivalsa per la responsabilità amministrativa, o nei suoi confronti da parte della struttura in cui opera o dell’assicuratore di quest’ultimo.

  • Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale con altri professionisti, al comma 6, salvo il diritto di surrogazione, la garanzia dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l’intero. L’assicuratore eserciterà il diritto di regresso – nel caso dei sanitari sarà la rivalsa speciale prevista dalla legge stessa – verso i condebitori solidali. Spesso le polizze attualmente presenti sul mercato non coprono la responsabilità solidale.

  • Esclusione disdetta per sinistro

La compagnia di assicurazioni non potrà esercitare il diritto di recesso per sinistro. Questo sarà limitato ai soli casi di “reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno”.

Quali sono i passi per adeguare le coperture della polizza sanitaria?

Una volta verificate le attuali coperture, se hai qualche dubbio o preoccupazione puoi contattare il tuo assicuratore e chiedere conferma sull’adeguatezza del contratto rispetto alla legge Gelli.

Una consulenza assicurativa è sempre consigliabile per valutare eventuali gap nella tua protezione sia come professionista che come titolare o responsabile di una struttura sanitaria e questa ti permetterà di acquisire maggiore serenità.

Grassi Assicurazioni è un’agenzia specializzata nella consulenza assicurativa con un metodo innovativo che consente di ottenere una vera e propria diagnosi personalizzata dei rischi a cui sei esposto. 

Se vuoi verificare le tue coperture ed essere consapevole di eventuali gap dei tuoi contratti assicurativi attuali rispetto alla Legge Gelli, puoi prenotare il tuo appuntamento per il check up assicurativo con uno dei nostri specialisti. Grassi Assicurazioni è leader in Sardegna nel settore medico e sanitario e siamo felici di offrire la nostra consulenza per renderti consapevole e supportarti nei tuoi bisogni di tutela. Contattaci al numero 079231790 o scrivici a info@grassiassicurazioni.it o compila il form online.

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