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Obbligo polizza eventi catastrofali: tutto quello che devi sapere


Grassi Assicurazioni - 31 Marzo 2025 - 0 comments

Oggi lunedì 31 marzo 2025 era il termine ultimo previsto per attivare le coperture assicurative che includano le calamità naturali e gli eventi catastrofali. La legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese operanti in Italia e il DM n.18/2025 sancisce le modalità operative con le quali le imprese e le compagnie assicurative devono ottemperare.

Come chiesto da Confindustria e tante realtà imprenditoriali il Cdm ha accordato la proroga al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Resta la scadenza del 31 marzo per le grandi imprese anche 

Il cambiamento climatico che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta e i governi di tutto il mondo, ha avuto un forte impatto finanziario anche sul settore assicurativo. Solo nel 2023 le compagnie di tutto il mondo hanno dovuto sborsare 100 miliardi di euro a copertura dei sinistri legati a catastrofi naturali. L’Italia, nonostante il suo grave rischio sismico e di dissesto idrogeologico, risulta uno dei paesi più sotto-assicurati e sempre più colpito.

L’impatto delle calamità naturali in Italia e in Sardegna

Nel 2024, l’Osservatorio Città Clima di Legambiente ha registrato 351 eventi meteo estremi, in crescita del 485% dal 2015. Gli eventi più frequenti sono stati gli allagamenti da piogge intense, i danni da vento e le esondazioni fluviali.

Benché il nord Italia sia l’area più colpita, con 49 eventi registrati in Lombardia, l’impatto del cambiamento climatico si fa sentire anche al sud e nelle isole. La Sardegna ha registrato 10 eventi catastrofali solo nel 2024. Nella provincia di Sassari si sono registrati 9 allagamenti da piogge intense e 6 eventi con danni da vento negli ultimi 12 anni.

Secondo i dati IdroGeo – Ispra le imprese esposte al rischio di frane con grado elevato o molto elevato in Sardegna sono 1.335 e 16.467 quelle esposte al rischio di alluvione con grado medio o elevato.

Perché è stato introdotto l’obbligo di assicurazione CATNAT?

A causa del crescente impatto della crisi climatica, con calamità naturali sempre più intense e frequenti, gli aiuti statali e del terzo settore si sono dimostrati non sufficienti per sostenere i danni arrecati a tutte le imprese del territorio italiano. Ecco quindi la necessità di intervenire con coperture assicurative ad hoc, che sostengano le aziende e gli imprenditori, qualora il rischio di danni da eventi meteo estremi si concretizzi. 

Ma cosa accade se l’azienda ha una polizza ancora in vigore o se fabbricati o locali dell’attività non sono di proprietà? Le merci sono incluse nelle coperture? O ancora, cosa si intende per calamità naturale?

Cerchiamo di rispondere alle domande più comuni e chiarire gli aspetti chiave sulle coperture obbligatorie e non, che tutelano gli imprenditori e il loro patrimonio. 

Cosa stabilisce la legge?

La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito che a partire dal primo Aprile 2025scadenza che ha subito una proroga pochi giorni fa, tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, sono tenute a sottoscrivere una polizza che protegga dai danni causati da eventi catastrofali, i cosiddetti rischi CATNAT.

L’obbligo si rivolge a:

  • Imprese iscritte al Registro delle Imprese (anche in sezione speciale)
  • Imprese estere con sede operativa in Italia

Sono per ora escluse le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché i professionisti non iscritti al Registro delle Imprese.

Quali sono gli eventi oggetto delle coperture assicurative obbligatorie?

L’obbligo si riferisce alle coperture in caso di:

  • Alluvione
  • Esondazione
  • Inondazione
  • Sisma
  • Frana

Attenzione perché alcuni eventi e danni sono esclusi dall’obbligo e potrebbero non essere contemplati nella polizza.

Ad esempio, nel caso di alluvione, inondazione ed esondazione, sono esclusi: “la mareggiata, la marea, il maremoto, la penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”). Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”

Nella definizione di sisma sono esclusi “le eruzioni vulcaniche, il fenomeno del bradisismo, la subsidenza, le valanghe, le slavine, le alluvioni, le inondazioni, le esondazioni, gli allagamenti, le mareggiate, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre, è esclusa l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.

Allo stesso modo nella definizione di frana non sono contemplati “il sisma, l’alluvione, l’inondazione e l’esondazione, le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza, le valanghe e le slavine, il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra”. Inoltre, sono escluse *le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note.

Infine sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

Quali sono i beni oggetto di assicurazione?

Le polizze CATNAT includono coperture per:

  • Terreni
  • Fabbricati e costruzioni 
  • Impianti e macchinari
  • Attrezzature industriali
  • Attrezzature commerciali

Le merci non rientrano nell’obbligo assicurativo.

L’obbligo di assicurazione risiede in capo al proprietario dell’impresa. Qualora i beni siano concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Quali sono le scadenze?

L’obbligo che doveva partire dal 31 Marzo 2025, è stato rinviato al:

  • 1° ottobre 2025 per le medie imprese
  • 1° gennaio 2026 per le piccole e le micro imprese

Resta invece fissato al 31 Marzo 2025 per tutte le altre imprese, ma senza alcuna sanzione almeno per il momento. 

In caso di polizze già in vigore l’adeguamento potrà avvenire dal rinnovo successivo. In caso di premio frazionato, l’adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento/scadenza utile.

Maggiori informazioni e dettagli sull’obbligo assicurativo sono disponibili sul sito Ania.

Perché stipulare una polizza contro danni da eventi catastrofali?

Benché non sia previsto un sistema sanzionatorio, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, le imprese potranno non accedere contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche anche di altra natura e potrebbero essere costrette a far fronte alle spese in caso di danni legati a catastrofi naturali in maniera indipendente mettendo a rischio continuità operatività e stabilità finanziaria.

L’importanza della consulenza assicurativa nel risk management aziendale

La consulenza assicurativa si compone di alcuni step fondamentali che consentono di far prendere consapevolezza all’imprenditore dei rischi che corre qualora si dovessero verificare degli eventi spiacevoli, come ad esempio quelli legati ad eventi meteo estremi ma non solo, che possono compromettere la continuità dell’operatività aziendale, la sua salute finanziaria e la capacità di generare reddito.

Con il supporto dei nostri consulenti, non solo avrai tutti gli strumenti necessari per adempiere correttamente all’obbligo assicurativo sulle catastrofi naturali cosi come prescritto dalla legge, ma avrai un’analisi completa con la mappa dei rischi della tua azienda.

Questo ti consentirà di prendere consapevolezza di tutti i rischi a cui la tua attività è esposta e l’impatto economico che eventuali danni possono generare. Il trasferimento del rischio in capo alla compagnia assicurativa è un passo fondamentale per tutelare te stesso come imprenditore, il tuo patrimonio e i tuoi dipendenti e le loro famiglie.

Il team Grassi Assicurazioni è disponibile a rispondere a dubbi e domande sull’adempimento dell’obbligo assicurativo CATNAT e guidarti nelle scelte più adeguate per le coperture assicurative della tua impresa.

Puoi contattarci su whatsapp +39 331 790 3389 o via e-mail info@grassiassicurazioni.it o con il nostro form online.

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