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Ecobonus 110% – quali coperture servono?


Grassi Assicurazioni - 13 Ottobre 2020 - 0 comments

Il Superbonus del 110%, introdotto dal Decreto Rilancio n. 34/2020, garantisce un rimborso fiscale della spesa sostenuta dai contribuenti per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. È una grande opportunità per il settore edilizio e i comparti ad esso collegati.

Come essere sicuri di avere la giusta tutela assicurativa?

Giuseppe Grassi, ti dice come proteggere la tua azienda e il tuo patrimonio per la realizzazione delle opere che possono beneficiare dei vantaggi del super bonus del 110%.

Il Decreto prevede un aumento della detrazione delle spese fino al 110%, attraverso diverse forme. La riscossione del credito d’imposta è tuttavia soggetta al vincolo dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Attività di asseverazione e certificazione sulla quale il Decreto pone attenzione prioritaria, tanto è vero che prevede sanzioni penali e amministrative per le imprese edili appaltatrici, ma anche ingegneri, geometri, architetti e periti in caso di asseverazioni e certificazioni energetiche infedeli.

Cosa prevede il Decreto Rilancio e l’ecobonus 110%

Il decreto lgs n.34/2020, offre vantaggi fiscali per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e sono divisi in due categorie. La prima è quella degli interventi cosiddetti “trainanti”, vale a dire interventi che, da soli, danno diritto al bonus del 110% e interventi “trainati”, vale a dire interventi che possono fruire del superbonus solo se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti.

 

Il superbonus spetta sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:

  • interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione degli infissi);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Con l’esecuzione di questo tipo di opere, il privato anche in condominio, a determinate condizioni, può ricevere una detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2021.

Quali sono le condizioni per l’applicabilità della detrazione del superbonus al 110%?

Il superbonus viene applicato nei seguenti casi:

  • Se viene eseguito almeno uno degli interventi cosiddetti trainanti;
  • Se comportano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Il miglioramento dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica (APE), ante e post-intervento, con accertamento dello stato dell’edificio prima e dopo i lavori.

Quali sono le sanzioni previste dal decreto?

L’asseverazione infedele da parte dell’ingegnere, geometra o architetto responsabile del progetto comporta sanzioni penali e sanzioni amministrative che vanno da 2.000 a 15.000 euro per singola attestazione mendace, con risarcimento di eventuali danni causati ai clienti.

Se i lavori non corrispondono a quelli agevolabili, se sono stati commessi eccessi o irregolarità, occorre chiedersi chi si assumerà la responsabilità e pagherà la sanzione, il tecnico, il committente o l’impresa?

Se l’irregolarità è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

La polizza assicurativa obbligatoria

La polizza di responsabilità civile obbligatoria già prevista dalla legge del 7 agosto 2012, n.137 all’articolo 5 garantisce una serie di coperture, ma sarà adeguata al tipo di opere incluse dal decreto rilancio?

Spesso le polizze RC non sono adeguate all’entità del rischio che si affronta con le opere di riqualificazione energetica previste dal decreto rilancio in materia di superbonus.

Nell’ articolo 119 del Dl Rilancio è previsto uno specifico obbligo a tutela del bilancio dello Stato. A quanti asseverino la congruità dei costi e la conformità dei requisiti tecnici per accedere al superbonus, è richiesto di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000,00 euro. Tutto ciò al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Per questo è importante verificare con il proprio assicuratore di essere ben tutelati sia nella fase di esecuzione dei lavori che successivamente.

Quali elementi della polizza bisogna considerare

  • Massimale: deve essere adeguato e comunque non inferiore a 500.000 euro
  • Retroattività
  • Copertura danni per perdite patrimoniali da certificazioni

Alcune garanzie incluse con la polizza di Responsabilità Civile professionisti di AXA Assicurazioni

  • Perdite patrimoniali subite dal cliente per errore del professionista con massimali anche oltre i 3 mln€
  • Spese per ripristino della reputazione
  • Estensione per i lavori eseguiti ai sensi del D.L 34/2020 “Decreto Rilancio”

Chiunque desideri verificare le proprie coperture assicurative o avere una polizza adeguata al proprio rischio in base al tipo di progetto approvato, può contattarci al numero 079231790, su Whatsapp al numero 3440577033 o scriveteci a info@grassiassicurazioni.it.

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