Finalmente dopo cinque anni di attesa arriva il semaforo verde dalla Conferenza Stato-Regioni. C’è stato lo sblocco definitivo della bozza di regolamento riguardanti le polizze assicurative per tutte le strutture sanitarie e i professionisti sanitari, siano essi dipendenti del SSN o liberi professionisti. Ora l’ultimo passo da compiere è l’approvazione al Consiglio di Stato per avere la piena attuazione e regolamentazione della legge n 24/2017, nota come “Legge Gelli” sulla responsabilità sanitaria.
I punti principali della legge Gelli
La legge Gelli, introdotta il 4 aprile 2017, ha l’obiettivo di garantire una gestione del rischio da parte delle strutture sanitarie più efficiente, e offrire una maggiore trasparenza volta al miglioramento della tutela del paziente, dei medici e delle figure sanitarie.
I fattori chiave della legge Gelli ruotano intorno a:
- Responsabilità penale per imperizia: il medico non risponde più penalmente in caso di mancanza di competenze o capacità, purché vengano rispettate le linee guida cliniche
- Obbligatorietà della RC professionale per tutti i medici e professionisti, inclusi i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
- Retroattività ed ultrattività della polizza: per offrire una copertura di almeno dieci anni prima della data di stipula
- Doppia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il paziente si può rivalere sulla struttura sanitaria e la struttura sanitaria si può rivalere sul medico e sul professionista sanitario. Il paziente può anche rivalersi sul medico com responsabilità extracontrattuale
6 cose da sapere dopo la Conferenza Stato-Regioni
Eccovi, in sintesi, le novità più rilevanti confermate nella bozza:
- Lo stralcio dell’obbligo formativo per operatività della polizza di responsabilità civile, tuttavia tale misura resta in vigore attraverso il decreto Pnrr per il triennio 2023-2025. L’attività della polizza non è vincolata al raggiungimento dei crediti formativi da parte dei medici e dei professionisti sanitari;
- identificazione dei massimali minimi a seconda della classe di rischio, ad esempio per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro;
- normato in modo puntuale in quali occasioni l’assicuratore può recedere dal contratto della responsabilità civile professionale, in questo modo il medico o la struttura sanitaria avrà una certezza di mantenere attiva la sua copertura assicurativa salvo alcune occasioni ben definite;
- identificazione delle eccezioni opponibili al danneggiato sull’operatività della polizza assicurativa da parte dell’assicuratore;
- in caso di responsabilità solidale con altri esercenti la professione sanitaria, la copertura assicurativa dovrà operare per l’intero periodo, salvo il diritto di regresso dell’assicuratore di agire per recuperare le somme dagli altri responsabili. In questo modo l’assicurato si vedrà completamente garantito lasciando intatto il proprio patrimonio personale;
- introduzione di un concetto di bonus-malus che prevede la variazione in aumento o diminuzione della tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, alla gestione del rischio ed all’analisi sistemica degli eventi dannosi.
Sei sicuro che la tua polizza sia adeguata?
Hai 24 mesi di tempo per adeguare la tua struttura sanitaria alle misure organizzative e finanziarie, prima che le compagnie procedano a conformare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto.
Noi non vogliamo lasciar spazio ad interpretazioni sbagliate, quindi mettiamo a disposizione un nostro consulente per tutti i medici e i professionisti in ambito sanitario che necessitano avere maggiori informazioni o verificare l’adeguatezza della copertura assicurativa professionale.
Contattaci al numero 079.231790 o scrivi a info@grassiassicurazioni.it per fissare un appuntamento.